20 gennaio 2012

Ravvedimento operoso: “gioco d’anticipo”

Il Fatto e il Diritto n. 2 del 20.01.2012 a cura di Cinzia Bondì

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L’adempimento spontaneo in sanatoria di una violazione tributaria da parte del contribuente tramite il ricorso all’istituto del cd. ravvedimento operoso deve avvenire entro termini prestabiliti, diversi a seconda del tipo di violazione da regolarizzare. Ai fini del perfezionamento, la legge prevede che tutti gli adempimenti richiesti per rimuovere la violazione commessa (correzione dell’errore o esecuzione dell’adempimento omesso, pagamento della sanzione ridotta e dei relativi interessi) siano eseguiti contestualmente , intendendo con tale avverbio che – nel rispetto del limite temporale normativamente previsto - il debito agevolato ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. 472/1997 deve essere integralmente estinto. Tuttavia, il contribuente che vuole ravvedersi deve essere certo che nei suoi confronti non siano stati attivati controlli fiscali o “altre attività amministrative di accertamento” di cui sia formalmente a conoscenza ovvero sperare, nel caso in cui decida di “diluire” il pagamento nel lasso di tempo consentito, di non essere destinatario di accessi, ispezioni verifiche o altre attività ad esse propedeutiche. La presenza o il subentrare delle cd. cause ostative, preclude, infatti, la possibilità di utilizzare l’istituto o lo rende inefficace. Nella sentenza n. 26712 del 6 dicembre 2011, la Corte di Cassazione torna a puntualizzare il rilievo del suddetto presupposto sconvolgendo la decisione dei giudici di merito che avevano ritenuto perfezionato il ravvedimento ai sensi dell’art. 48 d.p.r. 633/1972 vigente ratione temporis (riduzione delle sanzioni per la tardiva registrazione di fatture Iva) malgrado il pagamento della relativa sopratassa fosse avvenuto dopo una verifica della Guardia di Finanza.
Categorie:Accertamento  –  Giurisprudenza  –  Ravvedimento
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